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Assegno divorzile: obiettivo è garantire un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio

Necessaria una complessiva ponderazione dell’intera storia coniugale, anche mediante un giudizio espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito, dal coniuge che richiede l’assegno, alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.

L’assegno divorzile, da attribuire e quantificare senza fare riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare, per la sua finalità composita – assistenziale, perequativa e compensativa – un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal coniuge durante gli anni di matrimonio in ogni ambito di rilevanza. Questa valutazione richiede perciò una complessiva ponderazione dell’intera storia coniugale, anche attraverso un giudizio espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Bisogna considerare il contributo del coniuge che richiede l’assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, oltre a quello personale di ciascun ex coniuge, in relazione alla durata del matrimonio, senza dimenticare l’età del coniuge che sostiene di avere diritto all’assegno. Questi i paletti fissati dai giudici (ordinanza numero 9887 del 15 aprile 2025 della Cassazione), che hanno dato ragione a una donna, nonostante le obiezioni sollevate dall’ex marito. Hanno ritenuto dimostrata la contrazione del reddito e dell’impegno lavorativo da lei subita in concomitanza con il trasferimento per seguire l’allora marito. Per i giudici, infatti, l’allontanamento dalla città di residenza ha rappresentato oggettivamente un aggravio per la donna, chiamata da sola ad accudire figli in tenera età. Irrilevante, invece, il fatto che si sia trattato di una scelta condivisa.

Ampliando l’orizzonte, i giudici ribadiscono un concetto: l’assegno divorzile mira a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare. Ragionando in questa ottica, nella vicenda in esame si è appurata l’esistenza del divario che costituisce precondizione per il successivo accertamento dei requisiti per l’attribuzione e la determinazione dell’assegno. Nello specifico, i giudici hanno ricostruito la vita coniugale della coppia, sviluppatasi in un arco temporale di dieci anni. Hanno messo a confronto le posizioni economiche di entrambe le parti e hanno accertato un significativo divario, passando poi a considerare il contributo oggettivo che la moglie aveva dato alla crescita professionale del marito. Lui aveva accettato il trasferimento in un’altra città potendo contare sull’apporto della moglie, sulla quale gravavano inevitabilmente gli oneri di accudimento di figli in tenera età. Per il cui assolvimento la donna aveva dovuto optare per un lavoro part-time, retrocedendo in termini di carriera e retribuzione a tutto vantaggio del marito.