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Assegno divorzile: possibile presumere il contributo offerto dal coniuge durante il matrimonio

I giudici, applicando il buon senso, ricordano che l’accordo sull’organizzazione dei ruoli reciproci dei coniugi non viene di regola espresso in forma scritta.

In materia di affidamento dei figli minori, è necessario attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando perciò quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 32214 dell’11 dicembre 2025 della Cassazione) per chiudere un delicato contenzioso relativo all’affidamento di un bambino avuto da una coppia legata da una convivenza more uxorio.
In primo grado i giudici hanno affidato il figlio minore ad entrambi i genitori, collocandolo a vivere con la madre, e hanno stabilito che il padre potesse vederlo e frequentarlo a weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, e un pomeriggio a settimana, con un pernotto nella settimana in cui non trascorreva il weekend con il figlio, stabilendo altresì per i periodi delle festività ed estivo, fatte salve diverse determinazioni tra i genitori.
In secondo grado, invece, i giudici hanno ampliato il diritto del padre di frequentare e tenere con sé il figlio solo durante il periodo estivo – sino a tre settimane, anche non consecutive –, osservando che, al di là della conflittualità personale esistente tra i coniugi, non vi sono condizioni di disagio e di pregiudizio del minore, sia quando sta con la madre che quando frequenta il padre, essendosi entrambi i genitori dimostrati capaci di accudimento e di cura del minore.
Decisivo un dettaglio: tenuto conto che il minore, di giovanissima età, è sempre rimasto a convivere con la madre, il cui ambiente familiare è diventato il punto di riferimento costante del minore, era necessario mantenere il suo collocamento presso la madre con la medesima disciplina del diritto di visita e frequentazione del padre decisa in primo grado, poiché tale disciplina garantisce regolarità, sia sotto il profilo della frequenza che in quello della durata degli incontri, al rapporto del minore con il padre.
Questa visione è condivisa appieno dai giudici di Cassazione, per i quali, in generale, l’individuazione del genitore al quale affidare il figlio deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità di crescerlo e di educarlo, giudizio che può fondarsi sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore.
Ragionando in questa ottica, nella vicenda in esame è decisivo il riferimento alla serenità della vita domestica, relazionale, scolastica, affettiva del bambino, potendosi, dunque, ritenere, al di là della conflittualità personale esistente tra i coniugi, che non vi sono condizioni di disagio e di pregiudizio del minore, sia quanto al rapporto con la madre che quanto al rapporto con il padre, né deficienze genitoriali, avendo entrambi dimostrato capacità di cura e accudimento.
A fronte della richiesta di assegno divorzile, la prova del contributo fornito, durante il matrimonio, dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, poiché, come logico, l’accordo sull’organizzazione dei ruoli reciproci dei coniugi non viene di regola espresso in forma scritta.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 31234 del 30 novembre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso tra due ex coniugi, ricordano che l’assegno divorzile ha funzione non solo assistenziale ma anche compensativa e perequativa, presupponendo l’accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi sia causalmente riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare.
Passaggio decisivo, nella vicenda in esame, è in Appello: i giudici di secondo grado, difatti, riconoscono alla donna il diritto di percepire ogni mese dall’ex marito un assegno di 300 euro.
Ciò a fronte della sperequazione tra le rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, sperequazione causata almeno in parte da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all’interno della famiglia.
In aggiunta, poi, il coniuge economicamente più debole, cioè la donna, non ha la effettiva e concreta possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente rispetto all’ex marito, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età e delle pregresse esperienze professionali.
Decisiva poi anche la considerazione della lunga durata del matrimonio, del contributo prestato negli anni in termini di accudimento della famiglia, del fatto che il divario tra le rispettive posizioni reddituali e patrimoniali (accertato anche tramite presunzioni relative agli oneri di spesa sopportati dal marito ed incompatibili con il reddito dichiarato, pari, comunque, al doppio di quello della ex coniuge) impedisce alla donna la possibilità di condurre un’esistenza dignitosa, tanto che ella vive ancora nella casa coniugale dell’ex marito, con quest’ultimo, peraltro, e con la figlia, in una sorta di ménage da separati in casa
Queste valutazioni sono condivise in pieno dai giudici di Cassazione, i quali osservano che il diritto della donna all’assegno divorzile va riconosciuto non solo alla luce della durata del matrimonio e dell’accudimento esclusivo o prevalente della prole da parte sua, bensì, partendo dall’accertamento dello squilibrio economico tra gli ex coniugi, anche alla luce della verifica circa la riconducibilità di detto squilibrio alla conduzione della vita familiare, del concorso della definizione dei ruoli endo-familiari all’accrescimento del patrimonio familiare e dell’ex coniuge e della verifica dei ruoli e dei compiti durante la vita familiare.